Il bonus facciate non è più attivo: l’agevolazione si è chiusa il 31 dicembre 2022 e non è stata riaperta né nel 2023 né negli anni successivi. Chi avvia oggi il rifacimento di un prospetto non può quindi chiedere il vecchio incentivo, ma può valutare il Bonus ristrutturazioni oppure l’Ecobonus, in base alla natura dei lavori.
Nel 2026 il quadro è più favorevole di quanto era stato previsto inizialmente. La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato per un altro anno le aliquote del 2025: 50% per gli interventi sull’abitazione principale, quando ricorrono i requisiti soggettivi richiesti, e 36% negli altri casi. Il limite del Bonus ristrutturazioni resta pari a 96.000 euro per unità immobiliare.
Il vecchio incentivo continua però a produrre effetti. Chi ha sostenuto spese ammesse tra il 2020 e il 2022 può avere ancora rate annuali da portare in dichiarazione. Per capire cosa è rimasto della misura e quale detrazione scegliere oggi, bisogna separare nettamente le regole storiche da quelle valide nel 2026.
Il bonus facciata esiste ancora nel 2026?
No. Le espressioni bonus facciata e bonus facciate vengono ancora usate per indicare qualsiasi agevolazione collegata al rifacimento esterno di un edificio, ma dal punto di vista fiscale descrivono una misura precisa, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 e terminata alla fine del 2022.
Una fattura pagata nel 2026 non può essere inserita nella vecchia agevolazione, anche se riguarda tinteggiatura, intonaco, balconi o fregi che in passato sarebbero stati ammessi. La data, il tipo di immobile e la corretta classificazione edilizia dell’intervento determinano invece l’accesso alle detrazioni ancora disponibili.
Per un nuovo lavoro sulla facciata, la domanda corretta non è quindi “come richiedere il bonus facciate”, ma quale agevolazione può coprire le opere programmate nel 2026. Una semplice pittura, il ripristino di intonaci ammalorati e un cappotto termico non seguono necessariamente la stessa disciplina.
Bonus facciate 90 per cento: quando era applicabile
Il cosiddetto bonus facciate 90 per cento copriva le spese sostenute nel 2020 e nel 2021. La percentuale scese al 60% per le spese pagate nel 2022. Dal 1° gennaio 2023 non furono più ammesse nuove spese, perché la misura non venne prorogata.
Chi cerca ancora “bonus facciata 90” deve quindi guardare all’anno in cui il costo è stato sostenuto, non alla data in cui presenta la dichiarazione. Una quota relativa a una spesa del 2021 può comparire ancora oggi nel modello fiscale, ma conserva l’aliquota originaria del 90%. Non diventa una detrazione del 2026.
La detrazione bonus facciate aveva una caratteristica molto vantaggiosa: non prevedeva un tetto massimo di spesa né un limite assoluto alla detrazione. L’importo riconosciuto veniva ripartito in dieci quote annuali di pari valore, nei limiti dell’imposta dovuta dal beneficiario.
Edifici e facciate ammessi al vecchio incentivo
La misura riguardava edifici esistenti situati nelle zone urbanistiche A e B indicate dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, oppure in aree assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti comunali. Non era sufficiente che l’immobile fosse genericamente collocato in un centro abitato: l’equivalenza urbanistica doveva essere attestata dagli enti competenti.
Gli interventi dovevano interessare l’involucro esterno visibile dell’edificio. Erano ammessi i prospetti rivolti verso la strada o il suolo pubblico e, secondo i chiarimenti fiscali, anche le superfici comunque visibili da aree pubbliche. Restavano escluse le facciate interne chiuse alla vista, come quelle affacciate su cortili o cavedi non osservabili dall’esterno.
Quali lavori rientravano nel bonus facciate
Il beneficio copriva la pulitura e la tinteggiatura esterna delle strutture opache, il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi della facciata. Potevano rientrare anche gli interventi su balconi, ornamenti, fregi, parapetti, cornicioni e grondaie quando collegati al recupero o al decoro del prospetto.
Quando i lavori influivano sulle caratteristiche termiche dell’edificio oppure interessavano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva, scattavano anche i requisiti energetici. Servivano quindi verifiche tecniche, rispetto dei valori di trasmittanza e trasmissione dei dati all’ENEA secondo la disciplina applicabile.
Bonus facciate durata: quanto è rimasta attiva la misura e fino a quando si recuperano le rate
La ricerca bonus facciate durata può riferirsi a due periodi diversi. La misura è rimasta aperta per tre annualità: 2020, 2021 e 2022. La fruizione fiscale, invece, si estende per dieci anni perché ogni spesa ammessa viene suddivisa in dieci quote annuali.
Per le spese sostenute nel 2022, la prima quota è stata utilizzata nella dichiarazione presentata nel 2023 e l’ultima, salvo trasferimenti o altre vicende, sarà riferita al periodo d’imposta 2031. Per questo il bonus compare ancora nelle istruzioni dei modelli dichiarativi, anche se non finanzia più nuovi cantieri.
La quota annuale non viene rimborsata in contanti. Riduce l’imposta dovuta e la parte che supera l’IRPEF disponibile, di regola, non viene recuperata negli anni successivi. Chi conserva vecchie rate deve quindi verificare ogni anno la propria capienza fiscale e mantenere la documentazione originaria.
Bonus facciate 2023: cosa è successo dopo la scadenza
Il bonus facciate 2023 non è mai entrato in vigore. Dal 1° gennaio di quell’anno non fu più possibile generare una nuova detrazione con le regole della misura, neppure per lavori iniziati in precedenza ma pagati successivamente, salvo la corretta applicazione delle particolari regole fiscali previste per soggetti diversi dalle persone fisiche.
Nel 2023 continuarono soltanto la gestione delle quote maturate, le dichiarazioni e i controlli. La presenza del bonus nei modelli fiscali non significava che fosse stato prorogato: chi conserva una vecchia bonus facciate detrazione prosegue con le rate residue, mentre le spese attuali seguono le agevolazioni vigenti.
Bonus ristrutturazioni facciate: aliquote e regole nel 2026
Il Bonus ristrutturazioni facciate non è una misura autonoma. È l’applicazione della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio ai lavori eseguiti sui prospetti, quando le opere rientrano nelle categorie previste dall’articolo 16-bis del TUIR.
Per le spese sostenute nel 2026, la detrazione ordinaria è pari al 36% su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Sale al 50% quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento e l’immobile è adibito ad abitazione principale.
L’aliquota maggiorata non coincide semplicemente con il concetto commerciale di “prima casa”.
Conta l’uso effettivo come abitazione principale e conta il titolo del soggetto che paga. Un inquilino, un comodatario o un familiare convivente può avere diritto al Bonus ristrutturazioni secondo le regole generali, ma non beneficia automaticamente del 50% riservato al proprietario o titolare di diritto reale.
Nei casi chiariti dall’Agenzia, la destinazione ad abitazione principale può maturare anche al termine dei lavori.
Come funziona nei condomìni
Per i lavori sulle parti comuni, la percentuale può cambiare da un condòmino all’altro. Il proprietario che utilizza l’appartamento come abitazione principale può applicare il 50% alla propria quota, mentre chi possiede una seconda casa nello stesso edificio applica il 36%.
Nel condominio sono agevolabili anche gli interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni. La semplice tinteggiatura esterna, il rifacimento dell’intonaco con caratteristiche analoghe, la riparazione di cornicioni o grondaie possono quindi rientrare nel bonus, purché la spesa sia deliberata, pagata e certificata correttamente.
Facciata di una casa singola: la sola pittura non basta sempre
Su una singola unità abitativa la manutenzione ordinaria, presa da sola, non dà diritto al Bonus ristrutturazioni. Ridipingere la facciata con gli stessi materiali e colori o riparare piccole porzioni di intonaco può essere fiscalmente escluso, anche se il lavoro ha un costo elevato.
La detrazione può spettare quando l’opera viene qualificata come manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, oppure quando la lavorazione ordinaria è necessaria e assorbita da un intervento più ampio agevolabile. La classificazione non va scelta in fattura per ottenere il bonus: deriva dalle opere reali e dal titolo edilizio applicabile.
Per questo una ristrutturazione facciate bonus richiede un controllo preliminare del tecnico. Due cantieri apparentemente simili possono avere un trattamento fiscale diverso: nel primo si rinnova soltanto la pittura, nel secondo si eliminano distacchi, si ricostruiscono porzioni degradate e si modificano materiali o caratteristiche del prospetto.
Ecobonus facciate come funziona nel 2026
La ricerca ecobonus facciate come funziona riguarda soprattutto cappotto termico, coibentazione delle pareti esterne e interventi sulle strutture opache verticali che delimitano ambienti riscaldati. Qui il vantaggio fiscale non nasce dal miglioramento estetico, ma dalla riduzione delle dispersioni energetiche.
Nel 2026 anche l’Ecobonus riconosce il 36% delle spese, elevato al 50% per l’abitazione principale quando paga il proprietario o il titolare di un diritto reale. La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali. Per gli interventi sull’involucro edilizio resta il limite massimo di detrazione previsto dalla specifica fattispecie, normalmente pari a 60.000 euro.
Il lavoro deve riguardare un edificio esistente, dotato dell’impianto termico richiesto dalla disciplina, e deve rispettare i valori tecnici di trasmittanza stabiliti per la zona climatica. Non basta applicare un pannello isolante o dichiarare genericamente un risparmio energetico: spessori, materiali e prestazioni devono essere verificati da un professionista abilitato.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori va trasmessa all’ENEA la scheda descrittiva attraverso il portale dedicato. Devono essere conservati asseverazioni, fatture, ricevute dei pagamenti e gli altri documenti energetici richiesti dal tipo di intervento. Un cappotto eseguito senza verifiche tecniche può perdere i presupposti dell’Ecobonus anche se la posa è stata materialmente completata.
Bonus facciate o ecobonus: quale detrazione scegliere?
La scelta tra bonus facciate o ecobonus non dipende dal nome più conveniente da scrivere nel bonifico. Dipende da ciò che viene realizzato. Se il cantiere riguarda il recupero estetico e conservativo del prospetto, il riferimento attuale è il Bonus ristrutturazioni. Se migliora l’isolamento delle pareti riscaldate e raggiunge i requisiti energetici, può essere utilizzato l’Ecobonus.
Un intervento di coibentazione può rientrare anche nel Bonus ristrutturazioni, ma per la stessa spesa va scelta una sola agevolazione: non è possibile sommare due detrazioni sulla medesima fattura. Lavori distinti possono seguire misure diverse solo con costi separati e riconoscibili.
Il confronto va fatto prima di firmare il contratto. Il Bonus ristrutturazioni ha un limite di spesa di 96.000 euro per unità; l’Ecobonus usa limiti di detrazione specifici e richiede requisiti energetici più severi. Cambiano anche i documenti da produrre. Scegliere dopo il pagamento espone a errori difficili da correggere.
Come ottenere il Bonus Facciate oggi: la procedura corretta per le alternative

Alla domanda bonus facciate come ottenerlo, nel 2026 la risposta è netta: il vecchio incentivo non si può più richiedere. È possibile ottenere la detrazione prevista per ristrutturazione o risparmio energetico solo se il lavoro possiede i requisiti della misura scelta.
Prima dell’apertura del cantiere serve una verifica tecnica della facciata e della categoria edilizia. Bisogna stabilire se l’opera è libera, se richiede CILA, SCIA o altro titolo, se l’immobile è soggetto a vincoli e se occorrono autorizzazioni paesaggistiche o comunali. Il fatto che un intervento sia agevolabile non lo rende automaticamente esente dai permessi.
Le fatture devono descrivere lavorazioni coerenti con il progetto e con il titolo edilizio. Il pagamento va eseguito con bonifico parlante, riportando la causale normativa, il codice fiscale del beneficiario e la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa. Nei condomìni provvede normalmente l’amministratore, che rilascia la certificazione della quota imputata a ciascun proprietario.
Per gli interventi energetici si aggiungono asseverazioni e comunicazione ENEA. Per il Bonus ristrutturazioni, l’invio all’ENEA è richiesto per le opere che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili indicate dalla normativa. La ricevuta di trasmissione deve essere conservata con la documentazione fiscale.
Documenti da conservare
Il fascicolo dovrebbe contenere fatture, bonifici, titolo edilizio o dichiarazione sostitutiva quando non è richiesto, dati catastali, eventuale comunicazione preventiva all’ASL, delibera condominiale, riparto millesimale e certificazione dell’amministratore. Per l’Ecobonus si aggiungono i documenti tecnici e la ricevuta ENEA.
Quanto si recupera con la ristrutturazione facciate bonus nel 2026
Su una spesa ammessa di 30.000 euro per l’abitazione principale, pagata dal proprietario, il Bonus ristrutturazioni al 50% genera una detrazione complessiva di 15.000 euro. La quota teorica annuale è di 1.500 euro per dieci anni.
Se lo stesso intervento riguarda una seconda casa, l’aliquota del 36% produce una detrazione di 10.800 euro, pari a 1.080 euro l’anno. Il calcolo non cambia il principio della capienza: il contribuente deve avere ogni anno un’imposta sufficiente ad assorbire la rata.
Bonus facciate per le ristrutturazioni: gli errori che fanno perdere l’agevolazione
L’espressione bonus facciate per le ristrutturazioni porta spesso a trattare come equivalenti incentivi che hanno regole diverse. Il primo errore è applicare il 50% a qualsiasi rifacimento esterno. Su una casa singola, la manutenzione ordinaria isolata può non essere ammessa; su una parte comune condominiale, invece, può rientrare.
Un altro errore è usare l’aliquota maggiorata senza verificare proprietà, diritto reale e destinazione ad abitazione principale. La residenza dell’inquilino non trasforma automaticamente la spesa del proprietario in una spesa al 50%, così come il familiare che paga non assume per questo un diritto reale sull’immobile.
Vanno evitati anche il doppio utilizzo della stessa spesa, le fatture generiche, i pagamenti non coerenti, l’assenza dei titoli edilizi necessari e la comunicazione ENEA trascurata nei lavori energetici. L’Agenzia può recuperare la detrazione non spettante, con interessi e sanzioni, quando mancano i presupposti sostanziali.
Cosa cambia dal 2027 per il bonus ristrutturazioni e l’ecobonus facciate
La proroga introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 vale per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026. In base alla disciplina oggi programmata, nel 2027 le aliquote scenderanno al 36% per l’abitazione principale e al 30% per gli altri immobili.
Chi sta programmando il cantiere deve confrontare tempi tecnici, delibere condominiali, permessi e disponibilità dell’impresa. La scadenza fiscale non sostituisce una progettazione seria: un lavoro avviato in fretta e documentato male può costare più del beneficio che si voleva conservare.
Cosa ricordare nel 2026
Per avere tutto sul bonus facciate davvero utile oggi bastano alcune distinzioni precise. Il vecchio incentivo è terminato; il 90% appartiene alle spese 2020 e 2021, il 60% a quelle del 2022. Le rate già maturate possono continuare, ma non si generano nuovi crediti con quelle percentuali.
Nel 2026 la bonus facciate ristrutturazione va ricondotta al Bonus ristrutturazioni quando si recupera il prospetto con opere fiscalmente ammesse, oppure all’Ecobonus quando si coibentano le pareti e si rispettano i requisiti energetici. Le aliquote attuali sono 50% per l’abitazione principale del proprietario o titolare di diritto reale e 36% negli altri casi.
La decisione va presa prima dei lavori, sulla base del progetto, dell’immobile e del soggetto che sostiene la spesa. È questo passaggio a separare una detrazione difendibile da una richiesta costruita soltanto intorno al nome del bonus.

Facciata di una casa singola: la sola pittura non basta sempre